Trasparenza contributi pubblici al non profit

Come ogni anno, il prossimo 30 giugno scade il termine relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare i commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 e n. 6 del 25 giugno 2021.

L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle ex Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno legale, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

È importante sottolineare come non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.


Informazioni da pubblicare e modalità

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Gli Enti del Terzo Settore devono pubblicare, entro il 30 giugno 2026, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.


Supporto per gli Enti accreditati

Per supportare le organizzazioni prive di una propria presenza online, il CST ETS mette a disposizione una sezione dedicata dove gli ETS accreditati possono adempiere agli obblighi di trasparenza pubblicando i propri dati.

Basta scaricare il modulo qui sotto e dopo averlo compilato inviarlo a comunicazione.vco@ciesseti.eu ENTRO e non oltre il 24 giugno 2026.

👉 Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.


Alcune specifiche attribuzioni economiche: il 5 per mille

La circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 ha precisato che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare fra i contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.


Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro

Ai fini della pubblicazione occorre tenere conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.

La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.


Le sanzioni previste

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/ex Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.